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Inversione contabile: limiti alle Pmi edili
[06/07/2007] [Fonte: Denaro.it]

l meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) prevede che il destinatario della cessione o della prestazione di servizi versi l'Iva all'Erario e non al cedente (o a colui che effettua la prestazione)

In base a quanto previsto dall'articolo 17, comma 5, del Dpr n. 633/1972, si trasferisce così dal cedente o prestatore di servizio al destinatario della cessione o della prestazione di servizio gli obblighi connessi all'assolvimento dell'Iva, in deroga al comma 1 del medesimo articolo. Lo stesso cedente nell'emettere la fattura, al posto dell'Iva, dovrà indicare gli estremi della norma che dispone la non applicazione dell'imposta. Tale fattura dovrà essere integrata a opera del destinatario che vi annoterà l'aliquota e l'ammontare dell'Iva.

Questo sistema , entrato in vigore il 1° gennaio 2007 nel settore dell'edilizia ( in base al comma 6 del Dl n. 223/2006 , il predetto meccanismo si applica "…alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore…") , non trova applicazione se la posa in opera è accessoria nelle ipotesi in cui l'appaltatore stipuli con un'impresa di costruzioni un contratto di "fornitura con posa in opera" in cui oggetto dell'obbligazione principale è la vendita. Infatti, in tal caso il contratto si configura come contratto di fornitura e non di subappalto.

Ne consegue che l'inversione contabile non sarà applicabile nemmeno al contratto tra l'impresa fornitrice e altra impresa di costruzione, cui eventualmente la prima decida di affidare la posa in opera, essendo il "contratto a monte" di fornitura. Questi, in estrema sintesi, i contenuti della risoluzione n. 148 / E dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno scorso . Il provvedimento è nato da un interepello proposto da una società edile che ha stipulato una serie di contratti di "fornitura con posa" di armature in acciaio per cemento armato con alcuni clienti , contratti nell'ambito dei quali è solita affidare la posa in opera ad altre imprese, sempre appartenenti al settore edile.

Nello specifico , la società istante ha chiesto all'Agenzia delle entrate se il meccanismo del reverse charge si può applicare ai suddetti contratti, stipulati dalla stessa in qualità sia di cliente che di fornitore. Nella risposta contenuta nella risoluzione in argomento, viene richiamato il principio - già espresso nella circolare n. 37/E/2006 - in forza del quale, nelle ipotesi in cui sussistono contemporaneamente cessioni di beni e prestazioni di servizi, occorre far riferimento alla volontà contrattualmente espressa dalle parti per stabilire se sia prevalente l'obbligazione di dare - con conseguente inapplicabilità del meccanismo dell'inversione contabile - o quella di fare, che, viceversa, consente l'applicazione del reverse charge.

Nel ritenere come, nella fattispecie prospettata dalla società istante, la posa in opera “…rappresenti un'operazione meramente accessoria a quella principale di fornitura…”, con conseguente prevalenza di un'obbligazione di dare, l'Agenzia delle Entrate ha deciso per la non applicabilità dell'inversione contabile... Continua su http://www.denaro.it/go/a/_articolo.qws?recID=279670

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